Pericolosità discesa da scivolo

Tribunale Roma Sez. XIII 11.10.2010

FATTO:

il signor X conveniva in giudizio la società Y, al fine di ottenere il risarcimento del danno patito, a seguito della perforazione della membrana timpatica destra provocata dalla discesa dallo scivolo KA.

L’attore lamentava di aver subito un danno a causa del lancio dallo scivolo, caratterizzata da una elevata pendenza, che determina un’accelerazione di velocità, e della scarsa profondità della piscina che non consentiva di attutire l’urto.

Il legale rappresentante del parco di divertimenti si costituiva in giudizio contentando le argomentazioni avversarie, rilevando l’estraneità all’infortunio, rilevando scorrettezza di comportamento nella discesa da parte di X, nonché evidenziando di aver assunto, in qualità di responsabile dell’impianto tutte le precauzioni necessarie, tanto nel fornire assistenza quanto cartellonistica ed informativa.

L’istruttoria della causa si articolava tanto nell’audizione dei testimoni presenti al fatto, quanto nell’espletazione di consulenza tecnica d’ufficio al fine di valutare l’adeguatezza dello scivolo.

DECISIONE:

il via preliminare il Tribunale qualifica lo scivolo nell’alveo di cui all’articolo 2050 cc, trattandosi non la piscina in se ma il gioco dello scivolo, dotato di particolare pendenza, un’attività intrinsecamente pericolosa.

Dalle risultanze probatorie NON è EMERSA RESPONSABILITA’ IN CAPO AL GESTORE DELL’IMPIANTO, sotto il profilo di omessa adozione di idonee misure volte ad evitare la lesione al timpano di X. Sebbene sia stato accertato il nesso tra la discesa e la compromissione del timpano di X, è stato rilevato che la circostanza sia da imputarsi al CASO FORTUITO e non ad una qualsivoglia carenze di manutenzione della struttura. Lo scivolo è emerso essere a norma con le disposizioni di legge. Dalle testimonianze acquisite è risultato PROVATO DA PARTE CONVENUTA come presso lo scivolo fosse presente personale di assistenza che avvisava circa il comportamento da tenere durante la discesa e i movimenti del corpo da compiere e che controllava se i bagnanti avessero oggetti pericolosi come collane o orecchini, mentre all’interno del parco erano presenti cartelli con avvertenze sia in relazione ai comportamenti da tenere per l’incolumità personale nell’utilizzo delle strutture sia in relazione ai divieti per i bagnanti affetti da particolari patologie. Risulta assolto da PARTE CONVENUTA, l’onere probatorio, avendo il GESTORE, DIMOSTRATO, di aver adottato tutte le precauzioni possibili con riferimento alla natura pericolosa del gioco acquatico, rispetto al quale sono stati posizionati cartelli informativi recanti divieti e avvisi circa le modalità dell’uso, è stato predisposto del personale volto alla sorveglianza dei bagnanti.

A tal proposito il Tribunale ha ritenuto non doversi attribuire alcuna condotta colposa è da imputarsi alla parte convenuta avendo adottato tutte le precauzioni richieste dalla natura pericolosa dell’attività esercitata.

Sul punto si richiama una sentenza della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. III n. 5839/2007) la quale afferma che: “nell’esercizio di un’attività pericolosa quale è quella svolta dal gestore di un impianto di scivolo veloce in sottostante piscina, anche nell’ipotesi in cui l’esercente non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, la causa efficiente sopravvenuta che abbia i caratteri del caso fortuito e sia idonea a causare da sola l’evento, recide il nesso eziologico tra quest’ultimo e l’attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto di terzo o del danneggiato”.

Appare evidente, che pur considerando la teoria della responsabilità, il gestore, qualora abbia adottato tutte le misure precauzionali, abbia informato l’utente ed abbia fornito la necessaria assistenza non possa e non debba essere sempre ritenuto sempre responsabile. Ad ogni buon conto questo comporta l’esercizio di una perfetta attività preventiva, che permetta, in caso di causa, di poter assolvere in pieno e sotto ogni frangente l’onere probatorio. Ovvero poter dare dimostrazione a quella che spesso viene definita probatio diabolica.