ASSEGNO DI DIVORZIO NEGATO AL CONIUGE CHE LAVORA IN NERO

Cass. Civ. Sez. VI- 1 Ord. N. 5077 dd. 25.02.2021

Con l’Ordinanza numero 5077 di data 25.02.2021 la Corte di Cassazione ha revocato l’assegno di divorzio ad una moglie, la quale, dopo le dimissioni dal proprio posto di lavoro, ha continuato a prestare l’attività in nero.

Dall’istruttoria e dagli atti di causa è emerso infatti che la signora, nonostante le dimissioni e la conseguente richiesta di assegno di divorzio, abbia di fatto continuato a lavorare presso il commercialista ove in precedenza prestava la propria attività lavorativa. Pertanto, la Suprema Corte, ha ritenuto che la stessa non avesse alcuna manifesta impossibilità e/o inabilità nel prestare attività lavorativa tanto da giustificare il percepimento dell’assegno di divorzio.

Nel caso concreto la sentenza impugnata ha ampiamente e adeguatamente motivato la decisione della Corte di non riconoscere alla P. alcun assegno di mantenimento, attesa la sua piena capacità lavorativa, desunta dalle indagini investigative – disposte dal C. e versate in atti -, dalle quali è emerso che, anche dopo le formali dimissioni della P. dallo studio di un commercialista, avvenute nell’anno 2010, la medesima ha continuato a prestare dei fatto attività lavorativa presso tale studio, nell’arco temporale che va dal 2011 in poi. La Corte territoriale ha, altresì, assolutamente escluso che la istante si trovi “in condizioni di salute tali da precluderle di lavorare (potendo tranquillamente camminare, guidare e persino andare in bicicletta)”.