CONTRATTO DI RETE CON CAUSALE SOLIDARIETA’

L’art. 43-bis della legge 77/2020  ha introdotto la possibilità di stipulare un contratto di rete per favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese appartenenti alle filiere che si sono trovate in particolare difficoltà economica a causa dello stato di crisi o di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti.

Art. 43 bis

            Contratto di rete con causale di solidarietà

”  1. All’articolo  3  del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo

il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti: « 4-sexies. Per l’anno

2020, il contratto di rete può  essere  stipulato  per  favorire  il

mantenimento dei livelli di  occupazione  delle  imprese  di  filiere

colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o  stati

di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti.

Rientrano tra le finalità perseguibili l’impiego di lavoratori delle

imprese partecipanti alla rete che sono  a  rischio  di  perdita  del

posto di lavoro, l’inserimento di persone che hanno perso il posto di

lavoro per chiusura di attività o  per  crisi  di  impresa,  nonché

l’assunzione di  figure  professionali  necessarie  a  rilanciare  le

attività produttive nella fase di uscita dalla  crisi.  Ai  predetti

fini le imprese fanno ricorso agli  istituti  del  distacco  e  della

codatorialità, ai sensi dell’articolo 30, comma 4-ter,  del  decreto

legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  per  lo  svolgimento  di

prestazioni lavorative presso  le  aziende  partecipanti  alla  rete”.

Con questa innovazione il legislatore ha aggiornato le regole del contratto di rete, in modo da consentire l’utilizzo di questo strumento per fronteggiare le pesanti conseguenze occupazionali che la pandemia ha provocato.

Pertanto, le imprese che stipulano il contratto di rete per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le partecipanti potranno ricorrere agli istituti del distacco e della codatorialità per perseguire le seguenti finalità:

– impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro;

– inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa; 

– assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.

Di rilevanza il fatto che le imprese retiste non devono appartenere tutte a filiere dichiarate in crisi come espressamente affermato dal Ministero.

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/2V-9ott2020.pdf