IL CONIUGE CHE RIFIUTA DI LAVORARE HA DIRITTO ALL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO?
La Suprema Corte affronta l’annosa questione del diritto all’attribuzione dell’assegno di mantenimento in caso di sussistenza della capacità lavorativa in capo al coniuge “parte debole”. Secondo gli Ermellini deve essere accertata in concreto la capacità lavorativa e non il mero divario economico tra le parti. Ovvero, va accertata l’attitudine al lavoro in termini di effettiva possibilità di svolgere un’occupazione in considerazione di ogni fattore, anche quella di poter conseguire professionalità diverse e ulteriori rispetto a quelle possedute. L’assegno di mantenimento può essere escluso pertanto se il coniuge richiedente con concrete potenzialità di svolgere un’occupazione retribuita, abbia rifiutato immotivatamente proposte di lavoro adducendo per esempio la mancata dignità nello svolgere un lavoro non consono al titolo di studio posseduto.
Sul punto la Cassazione con la pronuncia n. 5932 del 04 marzo 2021 ha stabilito che: “in tema di mantenimento al coniuge separato, il rifiuto di proposte lavorative considerate inferiori rispetto al titolo di studio deve essere valutato dal giudice ai fini dell’attribuzione dell’assegno. E’ necessario accertare l’effettiva possibilità di svolgimento di un’attività retribuita, anche acquisendo professionalità diverse o ulteriori rispetto a quelle già possedute dal richiedente l’assegno“.