Secondo il decreto del Tribunale di Ancona del 20 giugno 2019, i debiti concordatari non sono qualificabili come nuove obbligazioni rispetto ai debiti ammessi al concordato e dunque l’inadempimento della proposta concordataria non configura una nuova insolvenza rispetto a quella valorizzata nella procedura concordataria omologata, con conseguente impedimento della dichiarazione di fallimento.
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