La non prededucibilità del credito del subappaltatore di opera pubblica in caso di fallimento dell’appaltatore

La possibilità per la stazione appaltante di sospendere i pagamenti, ex art. 118 comma 3, D.lgs. 163/2006, in favore dell’appaltatore di opera pubblica in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest’ultimo al subappaltatore deve intendersi operare per imprese in bonis con le quali il rapporto sia in corso e non, invece, nel caso in cui la dichiarazione di fallimento abbia determinato lo scioglimento del contratto di appalto. Una volta intercorso il fallimento, deve essere esclusa la prededuzione dei crediti del subappaltatore e, pertanto, la stazione appaltante è tenuta a corrispondere al curatore il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all’intervenuto scioglimento del contratto. Il subappaltatore sarà, così, soddisfatto nel rispetto della par condicio creditorum.

Cass. SSUU. 2 marzo 2020, n. 5685