La possibilità per la stazione appaltante di sospendere i pagamenti, ex art. 118 comma 3, D.lgs. 163/2006, in favore dell’appaltatore di opera pubblica in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest’ultimo al subappaltatore deve intendersi operare per imprese in bonis con le quali il rapporto sia in corso e non, invece, nel caso in cui la dichiarazione di fallimento abbia determinato lo scioglimento del contratto di appalto. Una volta intercorso il fallimento, deve essere esclusa la prededuzione dei crediti del subappaltatore e, pertanto, la stazione appaltante è tenuta a corrispondere al curatore il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all’intervenuto scioglimento del contratto. Il subappaltatore sarà, così, soddisfatto nel rispetto della par condicio creditorum.
Contatti
Mail: avv.bridarolli@studiobridarolli.it
Tel: +39 0464 076529
Tel: +39 0464 551836
RIVA DEL GARDA
Via S. Nazzaro, 2
38066 Riva del Garda (TN)
Si riceve su appuntamento
ROVERETO
Via Dante, 17
38068 Rovereto (TN)
Si riceve su appuntamento