Cass. civ., Sez. II, 25 luglio 2019, n. 20184, ord. – Pres. Manna – Rel. Sabato (art. 1667 c.c., art. 1669 c.c.)

Il principio per cui in tema di appalto il giudice può qualificare la domanda proposta ricollegandola all’art. 1669 c.c. invece che considerarla quale richiesta di adempimento contrattuale ex art. 1667 c.c., allorché a suo fondamento siano dedotti difetti della costruzione così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell’opera stessa, è coerente con la ratio di rafforzamento della tutela del committente sottesa alla stessa introduzione nell’ordinamento dell’art. 1669 c.c., in aggiunta all’art. 1667 c.c. (c.d. “concorrenza delle garanzie”)”.